Sez. 1, Sentenza n. 1831 del 26/06/1973 (Rv. 364815 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - RITUALE DEDUZIONE IN PRIMO GRADO E RIPROPOSIZIONE IN APPELLO - MANCATA PRONUNCIA SU DI ESSA DEL GIUDICE D'APPELLO - IMPUGNAZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITA - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA - RITUALE DEDUZIONE IN PRIMO GRADO E RIPROPOSIZIONE IN APPELLO - MANCATA PRONUNCIA SU DI ESSA DEL GIUDICE D'APPELLO - IMPUGNAZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITA - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
Qualora il giudice di appello, decidendo il merito della causa, non abbia pronunziato sulla questione di Competenza per territorio - ritualmente sollevata in primo grado e poi nuovamente in appello - erroneamente ritenendo che la relativa eccezione non sia stata riproposta, e la sentenza sia stata impugnata per Cassazione censurandosi, oltre il merito, il difetto di pronunzia sulla Competenza, la SC puo direttamente conoscere della questione medesima e, ove la riconosca fondata, cassare per violazione delle norme sulla Competenza (art 360 n 2 e 382 cod proc civ), senza in tal caso far luogo a giudizio di rinvio dovendo la causa, in tale ipotesi, avere nuovamente inizio davanti al giudice di cui viene statuita ab origine la Competenza; ove, invece, riconosca infondata la questione stessa, rigettare la censura.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)