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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 127 del 1980

Decisione
decisa il 1980-07-17, depositata il 1980-07-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:127
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16296

  • Caccia
  • Esercizio nel territorio regionale
  • Condizioni per il rilascio del tesserino
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 148/1979 e O. n. 115/1980.

Norme impugnate

  • art. 10 legge regionale Marche 9 agosto 1976, n. 22

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Marche 9 agosto 1976, n. 22 (esercizio dell'attività venatoria) promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1979 dal pretore di Ancona, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Agostinelli Narcisio e la Giunta della Regione Marche, iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 230 del 22 agosto 1979. Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1980 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Ancona ha sollevato, in riferimento all'art. 119 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Marche 9 agosto 1976, n. 22, il quale prescrive il possesso di un tesserino per l'esercizio della caccia nella Regione, e ne subordina il rilascio al versamento di una somma di denaro, i cui proventi, ai sensi della stessa legge, sono esclusivamente destinati all'attività venatoria nel territorio marchigiano; che nessuno si è costituito in giudizio;
punto 2
considerato che identica questione avente ad oggetto norme di analogo contenuto è stata decisa e ritenuta non fondata con sentenza n. 148 del 1979; che peraltro la stessa questione avente ad oggetto la norma ora denunziata è stata ritenuta manifestamente infondata con ordinanza n. 115 del 1980; che in questa sede non sono prospettati nuovi profili, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Marche 9 agosto 1976, n. 22, sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 119 della Costituzione e già decisa con la sentenza n. 148 del 1979. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze