Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 127 del 1980
Massime (1)
Massima n. 16296
- Caccia
- Esercizio nel territorio regionale
- Condizioni per il rilascio del tesserino
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Marche 9 agosto 1976, n. 22 (esercizio dell'attività venatoria) promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1979 dal pretore di Ancona, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Agostinelli Narcisio e la Giunta della Regione Marche, iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 230 del 22 agosto 1979.
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1980 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Ancona ha sollevato, in riferimento all'art. 119 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Marche 9 agosto 1976, n. 22, il quale prescrive il possesso di un tesserino per l'esercizio della caccia nella Regione, e ne subordina il rilascio al versamento di una somma di denaro, i cui proventi, ai sensi della stessa legge, sono esclusivamente destinati all'attività venatoria nel territorio marchigiano;
che nessuno si è costituito in giudizio;
punto 2
considerato che identica questione avente ad oggetto norme di analogo contenuto è stata decisa e ritenuta non fondata con sentenza n. 148 del 1979;
che peraltro la stessa questione avente ad oggetto la norma ora denunziata è stata ritenuta manifestamente infondata con ordinanza n. 115 del 1980;
che in questa sede non sono prospettati nuovi profili, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Marche 9 agosto 1976, n. 22, sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento all'art. 119 della Costituzione e già decisa con la sentenza n. 148 del 1979.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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