Sez. 2, Sentenza n. 3224 del 18/02/2015 (Rv. 634524 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Elezione di domicilio - Trasferimento del domiciliatario - Mancata comunicazione alla cancelleria del nuovo indirizzo - Conseguenze - Effettuazione della notificazione o della comunicazione presso la cancelleria - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di cassazione, qualora il difensore domiciliatario designato con l'elezione di domicilio effettuato in precedenza si sia trasferito fuori del luogo indicato senza comunicare il nuovo domicilio alla cancelleria della Corte di cassazione, le comunicazioni della fissazione dell'udienza ex art. 377, secondo comma, cod. proc. civ. vanno effettuate presso la medesima cancelleria, in applicazione di quanto l'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ. stabilisce per il caso di mancata elezione di domicilio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 370 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 377 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)