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Sez. 1, Sentenza n. 25011 del 24/11/2006 (Rv. 594348 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Notifica presso la cancelleria della Corte di Cassazione - Presupposti - Notifica presso la cancelleria della corte d'appello - Irritualità insanabile - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594348-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione, le notificazioni di cui all'art. 375, 3° comma, cod. proc. civ. e le comunicazioni di cui all'art. 377, 2° comma, vanno effettuate presso la cancelleria della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 366, 2° comma, solo nel caso di mancata elezione di domicilio e qualora il domiciliatario, indicato con l'elezione di domicilio in precedenza effettuata, si sia trasferito fuori del luogo indicato con essa, senza comunicare alla Cancelleria della stessa Corte il nuovo domicilio; è pertanto irrituale e insuscettibile di sanatoria per avvenuta costituzione dei controricorrenti, la notifica del ricorso per cassazione effettuata al difensore presso la cancelleria della Corte d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 377 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)