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Sez. L, Sentenza n. 4502 del 26/03/2003 (Rv. 561477 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Eccezione riconvenzionale sull'esistenza di un credito - Ampliamento della materia del contendere - Decisione con efficacia di giudicato - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561477-01

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché l'eccezione di compensazione, dedotta quale eccezione riconvenzionale, determina l'ampliamento dell'oggetto del contendere, la decisione del giudice sull'accertamento e la esistenza del credito opposto in compensazione - qualora divenga definitiva per mancata impugnazione - ha efficacia di giudicato, con conseguente preclusione della possibilità di richiedere un successivo nuovo accertamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)