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Sez. 2, Sentenza n. 8865 del 27/10/1994 (Rv. 488283 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Criteri - Riferimento al dispositivo ed alla motivazione - Necessità- Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488283-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO

Il contenuto decisorio di una sentenza è rappresentato, ai fini della estensione del relativo giudicato, non solo dal dispositivo, ma anche dalle affermazioni e dagli accertamenti contenuti nella motivazione, nei limiti in cui essi costituiscano una parte della decisione, in quanto risolvano questioni facenti parte del "thema decidendum" e specificamente dibattute tra le parti, ovvero integrino una necessaria premessa od un presupposto logico indefettibile della pronuncia. (Nella specie: nel giudizio di merito era stato eccepito il giudicato esterno assumendosi che in un precedente giudizio era stata esclusa l'esistenza del credito azionato dall'attore, allora dallo stesso opposto in compensazione; nella sentenza di merito - cassata dalla suprema corte per violazione di legge e vizio di motivazione - si era ritenuto che il primo giudice non aveva statuito in ordine all'eccezione di compensazione, attribuendosi rilievo determinante al contenuto del dispositivo e trascurandosi le affermazioni contenute nella motivazione - secondo la S.C. potenzialmente rilevanti, a prescindere dalla loro correttezza giuridica - secondo cui la tacita rinuncia del convenuto all'eccezione di compensazione equivaleva ad un rigetto nel merito della stessa e, conseguentemente, l'altra parte non aveva interesse a sollecitare una decisione al riguardo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)