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Sez. 6, Sentenza n. 29912 del 12/06/2018 Cc. (dep. 03/07/2018) Rv. 273562 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Decreto che dispone il giudizio - Omessa indicazione di parte delle imputazioni - Correzione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2018-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273562-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE

Il giudice per l'udienza preliminare che erroneamente ometta di trascrivere nel decreto di rinvio a giudizio alcune delle condotte descritte nella richiesta formulata dal pubblico ministero, può procedere alla correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art.130 cod.proc.pen., trattandosi di rimedio che non incide sulla decisione assunta e determina, senza incertezza di contenuto, la progressione del processo verso la fase del giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)