Sez. 6, Sentenza n. 29912 del 12/06/2018 Cc. (dep. 03/07/2018) Rv. 273562 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Decreto che dispone il giudizio - Omessa indicazione di parte delle imputazioni - Correzione - Ammissibilità.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
Il giudice per l'udienza preliminare che erroneamente ometta di trascrivere nel decreto di rinvio a giudizio alcune delle condotte descritte nella richiesta formulata dal pubblico ministero, può procedere alla correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art.130 cod.proc.pen., trattandosi di rimedio che non incide sulla decisione assunta e determina, senza incertezza di contenuto, la progressione del processo verso la fase del giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)