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Sez. U, Sentenza n. 8 del 18/05/1994 Cc. (dep. 29/09/1994) Rv. 198543 - 01

Atti e provvedimenti del giudice - Correzione di errori materiali - In genere | Errore nel processo formativo della volontà del giudice - Effetti sulla decisione - Correzione - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie in tema di omesso esame di alcuni motivi di ricorso nel giudizio di legittimità.
Stato
decisa il 1994-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/198543-01

Atti e provvedimenti del giudice - Correzione di errori materiali - In genere

In tema di correzione degli errori materiali deve ritenersi esclusa l'applicabilità dell'art. 130 cod. proc. pen., quando la correzione si risolve nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta. L'errore, quale che sia la causa che possa averlo determinato, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, non può che diffondere i suoi effetti sulla decisione: ma questa, nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti non può subire interventi correttivi, per quanto ampio significato si voglia dare alla nozione di "errore materiale" suscettibile di correzione. Viceversa sono sempre ammissibili gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta. (Alla stregua di tale principio le SS.UU. hanno dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di correzione di una sentenza di legittimità che sollecitava la Corte ad una rinnovata ricognizione di alcune deduzioni difensive il cui esame era stato asseritamente omesso in sede di decisione del ricorso, comportando inevitabilmente tale rivalutazione la modificazione essenziale o la sostituzione del provvedimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)