Sez. 5, Sentenza n. 32934 del 23/09/2025 Cc. (dep. 06/10/2025) Rv. 288678-01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Pericolosità sociale - Retrodatazione rispetto a quella indicata nella proposta - Violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di prevenzione, non viola il principio di correlazione tra contestazione e decisione la retrodatazione, da parte del giudice di primo grado, della pericolosità sociale (generica o qualificata) del proposto ad un periodo anteriore a quello indicato dalle autorità requirenti, qualora il tema della perimetrazione temporale sia stato posto nella richiesta di applicazione della misura, i relativi elementi di fatto risultino dagli atti e vi sia stato un effettivo contraddittorio sugli stessi. (Fattispecie in cui la proposta di aggravamento di misura di prevenzione personale e di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale, formulata dalla Direzione Investigativa Antimafia e non modificata dal pubblico ministero, aveva chiesto l'estensione della perimetrazione della pericolosità ad un periodo posteriore).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)