diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 30655 del 03/02/2023 Cc. (dep. 14/07/2023) Rv. 284948 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Misure di prevenzione patrimoniali - Disposte "ex officio" anche se non indicate nella proposta del pubblico ministero – Possibilità - Sussistenza – Violazione del principio di correlazione tra decisione e accusa - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284948-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In tema di misure di prevenzione, il tribunale, una volta avviata l'azione da parte del Procuratore della Repubblica o del Questore, può disporre d'ufficio le indagini ritenute opportune e, all'esito, ordinare il sequestro dei beni del proposto ex art. 20 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 151, ovvero la confisca ex art. 24 del citato d.lgs., anche con riguardo a beni non previamente sottoposti a sequestro con autonomo provvedimento, non determinando l'esercizio di tale potere officioso il venir meno della correlazione della decisione con l'accusa, che attiene pur sempre alla sproporzione tra beni in sequestro e redditi apparenti o dichiarati. (Fattispecie in cui il tribunale aveva disposto d'ufficio il sequestro e poi la confisca di beni emersi all'esito della relazione dell'amministratore giudiziario, non indicati nella proposta del pubblico ministero).

Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)