Sez. 5, Sentenza n. 633 del 18/01/2012 (Rv. 621224 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - PRESENTAZIONE | Differimento ex art. 9 del d.l. n. 70 del 1988 per gli enti pubblici - Ambito di applicabilità - Periodi di imposta chiusi al 31 dicembre 1988.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - PRESENTAZIONE
In tema di imposte sui redditi, l'art. 9 del d.l. 14 marzo 1988, n. 70 conv. in legge 13 maggio 1988, n. 154 per consentire agli enti locali di adeguarsi alle innovazioni introdotte dal d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), stabilendo che i termini previsti per le dichiarazioni dei redditi, per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, erano differiti al 31 ottobre 1988, trattandosi di norma eccezionale, non si applica oltre i limiti temporali espressamente previsti, e, quindi, alle dichiarazioni dei redditi per gli anni successivi al 1988, per le quali vale il termine ordinario previsto dall'art. 9 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in forza del quale la dichiarazione deve essere presentata entro un mese dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio o rendiconto. (Principio affermato ex art. 363 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 9, Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)