Sez. 5, Sentenza n. 9757 del 14/04/2008 (Rv. 602704 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DA PARTE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTE | Dichiarazione IRPEG - Termine di presentazione - Entro un mese dall'approvazione del bilancio - Approvazione del bilancio in data successiva al termine originario stabilito dalla legge o dell'atto costitutivo - Presentazione della dichiarazione IRPEG entro il mese successivo - Conseguenze - Omessa dichiarazione - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DA PARTE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTE
In tema di violazioni relative all'accertamento delle imposte sui redditi, la presentazione della dichiarazione IRPEG si considera omessa, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 600 del 1973, quando essa sia stata effettuata con ritardo superiore al mese rispetto al termine stabilito dalla legge o dall'atto costitutivo per l'approvazione del bilancio o del rendiconto, se il bilancio non sia stato approvato entro il termine originario; ne consegue che ricorre l'ipotesi della predetta omissione anche nel caso di dichiarazione, come nella specie, presentata entro un mese dall'approvazione effettiva del bilancio allorchè quest'ultimo sia stato deliberato dall'assemblea tardivamente rispetto ai termini originari.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2364
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)