Sez. 1, Sentenza n. 21719 del 09/05/2007 Cc. (dep. 04/06/2007) Rv. 236773 - 01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 634 cod.proc.pen., in relazione all'art. 24 Cost., laddove prevede che, in caso di declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione, il giudice possa condannare il richiedente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto tale facoltà è connessa ad una valutazione del giudice circa la ragionevolezza della richiesta come formulata. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto legittima, e correttamente motivata, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in riferimento all'ulteriore presentazione di una richiesta già dichiarata per due volte inammissibile).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 com. 1, Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)