Sez. 1, Sentenza n. 26967 del 30/03/2005 Cc. (dep. 20/07/2005) Rv. 232150 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - REVISIONE - richiesta - declaratoria di inammissibilità - IN GENERE | Procedura - Decisione de plano per i casi di evidente e immediato accertamento.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - REVISIONE - richiesta - declaratoria di inammissibilità - IN GENERE
In tema di revisione, la formula dell'art. 634 cod. proc. pen., secondo cui "la Corte di appello anche di ufficio dichiara... l'inammissibilità", significa che la legge consente che le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta di revisione siano compiute anche de plano, rimettendo alla discrezionalità della Corte di appello l'adozione del rito camerale con la garanzia del contraddittorio per i casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)