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Sez. 3, Sentenza n. 15875 del 25/06/2013 (Rv. 626973 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO | Contenuto degli obblighi del conduttore - Diritto del locatore, dopo la riconsegna, al risarcimento dei danni necessari al ripristino delle migliori condizioni di godimento dell'immobile - Esclusione - Fattispecie in tema di locazione di un terreno destinato a discarica di rifiuti urbani solidi.
Stato
decisa il 2013-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626973-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO

In materia di locazione immobiliare, l'obbligo del conduttore - previsto dall'art. 1590 cod. civ. - di restituire la cosa locata nel medesimo stato in cui l'aveva ricevuta, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della stessa in conformità del contratto, non può legittimare un'azione dopo la riconsegna dell'immobile, volta ad ottenere la condanna del conduttore al risarcimento del danno corrispondente alla spesa necessaria per ripristinare le migliori condizioni di manutenzione dell'immobile. (Principio enunciato dalla S.C. con riferimento alla locazione di un terreno, del quale era stata convenuta contrattualmente la destinazione quale discarica di rifiuti solidi urbani, di talché la restituzione del bene non poteva prescindere dall'inevitabile deterioramento conseguente all'uso pattuito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)