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Sez. 3, Sentenza n. 10562 del 09/05/2007 (Rv. 597080 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO | Contenuto degli obblighi del conduttore - Diritto del locatore, dopo la riconsegna, al risarcimento dei danni necessari al ripristino delle migliori condizioni di godimento dell'immobile introdotte dal conduttore - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597080-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO

In materia di contratto di locazione, l'obbligo di prendere in consegna la cosa e di osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato dal contratto o desumibile da altre circostanze e l'obbligo di rispondere della perdita e del deterioramento della cosa avvenuti nel corso della locazione consentono al locatore di agire nel corso del rapporto per ottenere il rispetto di una conduzione diligente del bene locato, ma non possono legittimare una azione dopo la riconsegna dell'immobile per ottenere la condanna del conduttore al risarcimento del danno corrispondente alla spesa necessaria per ripristinare le migliori condizioni di manutenzione dell'immobile realizzate dal conduttore nel corso della locazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1590

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)