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Sez. L, Sentenza n. 5327 del 01/06/1999 (Rv. 526912 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Domanda - Termine prescrizionale triennale - Decorrenza - Dal provvedimento relativo al riconoscimento della causa di servizio - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526912-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

L'autonomia dell'istituto del riconoscimento della causa di servizio rispetto al diritto alla rendita per malattia professionale non esclude che il provvedimento relativo al primo possa assumere rilevanza ai fini della decorrenza del termine prescrizionale triennale cui è subordinato l'esercizio del secondo. Infatti, la "consapevolezza" della manifestazione della malattia - al cui avverarsi, sulla base della giurisprudenza costituzionale e ordinaria ormai consolidate, è legata la decorrenza del termine suindicato - non implica certamente l'acquisita certezza della sussistenza del diritto anche nei profili tecnico-giuridici, dal momento che soltanto l'accertamento giudiziale può dare tale certezza. (Fattispecie relativa ad un dipendente delle Ferrovie dello Stato).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)