Sez. 3, Sentenza n. 1895 del 03/04/1981 (Rv. 412579 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINI - LEGGE N 2 DEL 1979 - NATURA INTERPRETATIVA - APPLICABILITA AI GIUDIZI PENDENTI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINI - LEGGE N 2 DEL 1979 - NATURA INTERPRETATIVA - APPLICABILITA AI GIUDIZI PENDENTI.*
La legge 8 gennaio 1979 n 2 - la quale ha stabilito che, ove sorga contestazione in ordine all'Esercizio del diritto di riscatto previsto, a favore dell'affittuario coltivatore diretto del fondo, dall'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 (modificato dalla legge 14 agosto 1971 n 817), i termini per il versamento del prezzo di acquisto decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto al riscatto - costituisce interpretazione autentica della suddetta legge n 590 del 1965 e trova immediata applicazione nelle controversie ancora pendenti. (Conf 5002/79, mass n 401661; (Conf 2490/79, mass n 398811; (Conf 2246/79, mass n 398598).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)