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Sez. 3, Sentenza n. 2246 del 21/04/1979 (Rv. 398598 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - PAGAMENTO DEL PREZZO - TERMINE - DECORRENZA EX LEGGE N 2 DEL 1979.*
Stato
decisa il 1979-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398598-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - PAGAMENTO DEL PREZZO - TERMINE - DECORRENZA EX LEGGE N 2 DEL 1979.*

Per effetto dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1979, n 2 - con la quale e stata data l'interpretazione autentica della legge n 590 del 1965, con le modificazioni e integrazioni di cui alla legge n 817 del 1971 - il termine per il pagamento del prezzo del riscatto del fondo da parte dell'affittuario coltivatore diretto decorre dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente, o di successivo avente causa, alla dichiarazione di riscatto, oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto stesso.*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)