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Sez. 3, Sentenza n. 1242 del 13/03/1978 (Rv. 390590 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI - TRASCRIZIONE DELLA PROCURA NELLA COPIA NOTIFICATA DELL'ATTO D'APPELLO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390590-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI - TRASCRIZIONE DELLA PROCURA NELLA COPIA NOTIFICATA DELL'ATTO D'APPELLO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La disposizione dell'art 125 cod proc civ, secondo cui la procura al difensore dell'attore puo essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purche anteriormente alla Costituzione della parte rappresentata, si applica anche al giudizio di appello in forza del richiamo fatto dall'art 342 cod proc civ ai requisiti prescritti dall'art 163 cod proc civ: consegue che la trascrizione della procura nella copia notificata dell'atto di appello non deve essere considerata requisito essenziale di tale atto, proprio perche la procura puo essere rilasciata dopo la sua notificazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)