Sez. 2, Sentenza n. 5498 del 22/10/1982 (Rv. 423270 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - MANDATO ALLE LITI - CONFERIMENTO SUCCESSIVO ALLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - VALIDITÀ - CONFERIMENTO ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE DELLA PARTE - NECESSITÀ - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - MANDATO ALLE LITI - CONFERIMENTO SUCCESSIVO ALLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - VALIDITÀ - CONFERIMENTO ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE DELLA PARTE - NECESSITÀ - LIMITI.*
La facoltà di rilasciare la procura al difensore, di cui all'art. 125, secondo comma, cod. proc. civ., può essere esercitata pure dopo la notificazione dell'atto di citazione - anche per impugnazione - purché prima della Costituzione della parte rappresentata in una qualsiasi delle forme previste dall'art. 83 dello stesso codice, restando all'apprezzamento del giudice del merito accertare la anteriorità del rilascio rispetto alla Costituzione, attraverso ogni elemento atto a garantire la certezza sul punto. (V 2126/82, mass n 419993; (V 1714/80, mass n 405324; (V 1242/78, mass n 390590; (V 355/70, mass n 345271).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)