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Sez. 2, Sentenza n. 6254 del 10/11/1976 Ud. (dep. 19/05/1977) Rv. 135900 - 01

NOTIFICAZIONE IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - REVOCA DELLA ELEZIONE DI DOMICILIO - MODALITA - SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE - IRRILEVANZA - DICHIARAZIONE DI RESIDENZA ALL'ATTO DELLA SCARCERAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135900-01

NOTIFICAZIONE IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - REVOCA DELLA ELEZIONE DI DOMICILIO - MODALITA - SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE - IRRILEVANZA - DICHIARAZIONE DI RESIDENZA ALL'ATTO DELLA SCARCERAZIONE - IRRILEVANZA.*

L'elezione di domicilio perdura fino a quando non viene ritualmente revocata con dichiarazione resa dall'imputato alla cancelleria dello ufficio giudiziario procedente o alla cancelleria del pretore nel quale l'imputato ha trasferito l'abitazione o il domicilio e non viene neppure meno per il fatto della sostituzione del difensore a norma dell'art 134 cod proc pen. infatti la nomina del difensore e la elezione di domicilio sono due Atti distinti che hanno finalita giuridiche diverse e possono sussistere l'uno indipendentemente dall'altro. Neppure implica revoca della elezione di domicilio la successiva dichiarazione ex art 171, primo comma cod proc pen che l'imputato detenuto renda all'atto della scarcerazione, costituendo tale atto una semplice indicazione del luogo in cui l'imputato ha realmente l'abitazione o la Sede dell'attivita professionale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)