Sez. 2, Sentenza n. 12245 del 03/10/1988 Ud. (dep. 13/12/1988) Rv. 179898 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - IMPOSSIBILITÀ DELLA NOTIFICA PER TRASFERIMENTO DEL DESTINATARIO DELL'ATTO - MODALITÀ DELLA NOTIFICA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO - IMPOSSIBILITÀ DELLA NOTIFICA PER TRASFERIMENTO DEL DESTINATARIO DELL'ATTO - MODALITÀ DELLA NOTIFICA.*
Qualora la notifica non sia possibile nel domicilio dichiarato, perché l'imputato non vi abita più, l'ufficiale giudiziario in presenza della mutazione di domicilio non comunicata dall'interessato deve ritenere ancora valido il domicilio precedentemente designato e nell'impossibilità di provvedere alla notifica deve depositare in cancelleria il decreto di citazione per il giudizio ai sensi dello art. 171 ultimo comma cod. proc. pen. oppure, se venuto comunque a conoscenza del domicilio attuale, provvedere alla notifica in detto domicilio mediante consegna a mani dell'atto. (V mass n 135900).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)