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Sez. 2, Sentenza n. 243 del 21/01/1975 (Rv. 373440 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - INTERCAPEDINE - DIVIETO - CONDIZIONI - FUNZIONE DELLO SPAZIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373440-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - INTERCAPEDINE - DIVIETO - CONDIZIONI - FUNZIONE DELLO SPAZIO - IRRILEVANZA.*

Ai fini dell'Obbligo dell'osservanza delle distanze legali non e rilevante la specifica funzione riservata agli spazi esistenti fra edifici vicini, ma soltanto la loro oggettiva idoneita a costituire, per la struttura, entita ed ubicazione, intercapedini dannose vietate dalla legge.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)