Sez. L, Sentenza n. 6280 del 02/07/1994 (Rv. 487273 - 01)
Avvocato e procuratore - Onorari - Tariffe professionali - In genere | Avvocato di più parti con identica posizione processuale - Compilazione di distinti atti - Unitaria trattazione di controversie riunite - Riduzione degli onorari e delle competenze ex art. 151 disp. att. cod. proc. civ. - Applicazione dell'art. 5 della tariffa forense - Compatibilità.
Avvocato e procuratore - Onorari - Tariffe professionali - In genere
La norma dell'art. 151, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ., che con riguardo all'unitaria trattazione di controversie riunite prevede una riduzione sia degli onorari (di avvocato) che delle competenze (di procuratore), opera anche in caso di riunione di cause in cui le parti (ricorrenti e convenute) siano rappresentate e assistite da più difensori e quindi, "a fortiori", pure nel caso di avvocato di più parti aventi identica posizione processuale per ciascuna delle quali il professionista abbia compilato un distinto atto, anziché agire con un unico ricorso o resistere con un'unica memoria; e tale operatività non esclude l'applicabilità dell'art. 5 della Tariffa forense (secondo cui "nei casi di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale, anche se non interviene riunione di cause, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte, fino ad un massimo di dieci, del 20 per cento"), non sussistendo fra le due norme alcuna incompatibilità.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)