Sez. L, Sentenza n. 6532 del 16/07/1997 (Rv. 506058 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Controversie di lavoro e previdenziali - Riunione di cause per identità di questioni - Difensore di più parti - Onorari e competenze - Liquidazione separata per ogni causa con riduzione a norma di legge - Necessità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
La norma dell'art. 151, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ., che con riguardo all'unitaria trattazione di cause in materia di lavoro e previdenza (prescritta dal primo comma dello stesso articolo anche nel caso di connessione soltanto per identità delle questioni) prevede una riduzione sia degli onorari di avvocato che delle competenze di procuratore, così come opera anche nel caso di riunione di cause in cui le parti ricorrenti o convenute siano rappresentate o assistite da più difensori, a maggior ragione si applica nel caso in cui il difensore di più parti aventi identica posizione processuale abbia redatto per ciascuna di esse un distinto atto difensivo (ricorso o memoria di costituzione). Tuttavia la liquidazione da parte del giudice di detti onorari e competenze deve essere effettuata separatamente per ogni procedimento riunito, con una riduzione correlata alla unitaria trattazione finale delle cause.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)