Sez. 1, Sentenza n. 2651 del 07/03/1995 (Rv. 490963 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - COSTITUZIONE DEL COLLEGIO | Controparte dell'appaltatore - Comune - Membro del collegio arbitrale fiduciario della controparte - Nomina - Spettanza.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - COSTITUZIONE DEL COLLEGIO
L'art. 45 del d.p.r. 16 luglio 1962 n. 1063 (Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche), nello stabilire la composizione del collegio arbitrale, prevede che, del cinque componenti, tre sono in posizione di terzietà (il presidente, il magistrato del Consiglio di Stato, il componente tecnico del Consiglio Superiore dei LL. PP.), uno è il libero professionista nominato dall'appaltatore, uno è il funzionario del Ministero dei LL. PP. o l'avvocato dello Stato nominato dal Ministero dei LL. PP. o da un suo delegato. Ne consegue - in base alla logica simmetrica dei criteri di nomina e dell'equilibrio che tendono a realizzare - che il membro del collegio arbitrale nominato dal Ministro assume la qualità di fiduciario della controparte dell'appaltatore, cosicché, quando, per effetto di delegazione amministrativa intersoggettiva, controparte dell'appaltatore non è più il Ministro, bensì il Comune, è a quest'ultimo (e non al Ministro) che l'appaltatore deve rivolgersi per ottenere la nomina del membro del collegio arbitrale che impersona il fiduciario della controparte.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)