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Sez. U, Sentenza n. 6452 del 18/12/1985 (Rv. 443523 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - DI EDILIZIA SCOLASTICA - DELEGATE DALLO STATO ALLA PROVINCIA - DOMANDA DI QUESTA ULTIMA PROPOSTA NEI CONFRONTI DELLO STATO PER ESSERE TENUTA INDENNE DALLA PRETESA DI MAGGIORI COMPENSI AVANZATA DALLO APPALTATORE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443523-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE - DI EDILIZIA SCOLASTICA - DELEGATE DALLO STATO ALLA PROVINCIA - DOMANDA DI QUESTA ULTIMA PROPOSTA NEI CONFRONTI DELLO STATO PER ESSERE TENUTA INDENNE DALLA PRETESA DI MAGGIORI COMPENSI AVANZATA DALLO APPALTATORE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*

In relazione ad opere di edilizia scolastica, la cui attuazione lo stato abbia delegato alla provincia, a norma dell'art. 16 della legge 28 luglio 1967 n. 641 (nel testo modificato dall'art. 1 del d.l. 24 ottobre 1969 n. 701 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1969 n. 952), la domanda che la provincia proponga nei confronti dello stato, per essere tenuta indenne della pretesa di maggiori compensi avanzata dall'appaltatore di dette opere (nella specie, richiesti a titolo di revisione dei prezzi), spetta alla cognizione del giudice ordinario, non del giudice amministrativo, in quanto investe un rapporto di delegazione amministrativa intersoggettiva (non di concessione di beni o servizi pubblici), nel cui ambito il dovere del delegante di assumere gli oneri patrimoniali derivanti dall'esecuzione della delega viene direttamente regolato dalla legge, senza alcun margine di discrezionalità, e si ricollega pertanto ad una posizione di diritto soggettivo del delegato.*

Riferimenti normativi: Legge 28/07/1967 num. 641 art. 16, Decreto Legge 24/10/1969 num. 701 art. 1, Legge 22/12/1969 num. 952, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)