Sez. 5, Sentenza n. 23866 del 19/11/2007 (Rv. 601563 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - IN GENERE | Prodotti agricoli oggetto di aiuti comunitari - Rimanenze finali e giacenze iniziali - Contabilizzazione al prezzo di mercato - Esclusione - Riferimento al prezzo minimo comunitario - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - IN GENERE
In tema di imposta sui redditi, ai fini della determinazione del reddito d'imposta, nel caso di commercializzazione di prodotti agricoli (nella specie, soia) per i quali il contribuente riceva dalla Comunità Europea un aiuto economico finalizzato ad integrare la differenza tra il prezzo al quale il prodotto viene acquistato dal produttore agricolo (prezzo imperativamente stabilito in misura minima dalla Comunità) ed il minor prezzo di mercato al quale il prodotto verrà rivenduto, le rimanenze finali e le giacenze finali del suddetto prodotto vanno contabilizzate non già al prezzo di mercato, ma al maggior prezzo d'acquisto stabilito dagli organi comunitari, per tale dovendosi intendere il "valore normale" di contabilizzazione richiesto dall'art. 59, comma terzo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 59 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)