Sez. 5, Sentenza n. 11158 del 07/05/2010 (Rv. 613251 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - VALUTAZIONE DEI BENI | Rimanenze finali - Valutazione - Criteri della natura e del valore - Applicazione - Beni aventi identica natura - Raggruppamento in diverse categorie sulla base del valore normale - Possibilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - VALUTAZIONE DEI BENI
In materia di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 59 (ora 92 nella numerazione introdotta dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo, applicabile "ratione temporis", modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 29 giugno 1994, n. 416, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1994, n. 503), nella parte in cui dispone che la valutazione delle rimanenze finali va effettuata raggruppandole in categorie omogenee per natura e valore, non impone che tali categorie debbano necessariamente comprendere beni aventi identica natura, ben potendo essi essere raggruppati anche in categorie individuate in base al valore - da stabilirsi sulla base della definizione di valore normale risultante dal terzo comma dell'art. 9 del TUIR - in quanto l'omogeneità della categoria di raggruppamento non richiede affatto l'adozione di un unico ed identico criterio di valutazione per tutti i beni ad essa appartenenti, atteso che l'omogeneità della natura non necessariamente determina anche quella dei valori di ciascuno di quei beni, né una necessaria unicità di raggruppamento.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)