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Sez. 5, Sentenza n. 25372 del 05/12/2007 (Rv. 601149 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Attività di impresa - Reddito - Assoggettabilità a ILOR - Presupposti - Giudizio di fatto - Insindacabilità in sede di legittimità - Fattispecie in tema di esercizio dell'attività di ricevitore del lotto.
Stato
decisa il 2007-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601149-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI

Ai sensi della sentenza della Corte costituzionale 26 marzo 1980, n. 42 (la quale ha precisato i presupposti del tributo di cui all'art.1 del d.P.R. n.599 del 1973), è assoggettabile ad ILOR il reddito derivante da un'attività ritenuta d'impresa, alla stregua di un giudizio di fatto riservato al giudice del merito e non censurabile in cassazione se congruamente motivato. (Nella specie, facendo applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza della commissione tributaria che aveva motivato la sussistenza di un'impresa in capo al ricevitore del lotto, in ragione del numero dei dipendenti impiegati nell'attività).

Riferimenti normativi: Legge 09/10/1971 num. 825 art. 4 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)