Sez. 1, Sentenza n. 12444 del 20/11/1991 (Rv. 474698 - 01)
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta locale sui redditi (ILOR) - Soggetti passivi | Reddito del professionista - Inserimento della sua attività in una struttura di tipo imprenditoriale - ILOR - Applicabilità.
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta locale sui redditi (ILOR) - Soggetti passivi
Le professioni intellettuali, se sono di norma, tali da dare luogo a forme di lavoro autonomo, possono, tuttavia, costituire elemento di un'attività organizzata in forma di impresa e risultare così inserita in una struttura che è frutto dell'impiego del capitale. In quest'ultima ipotesi, il lavoro del professionista ed il capitale concorrono nella produzione del reddito, che non deriva più dal solo lavoro, ma dall'attività dell'intera struttura imprenditoriale, con conseguente inapplicabilità del regime di esenzione dall'ILOR concernente i soli redditi di impresa, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale 26 marzo 1980 n. 42. (Nella specie, sancendo il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Commissione Tributaria Centrale aveva ritenuto sufficiente, ai fini dell'esenzione suddetta, il solo rilievo della natura professionale del lavoro svolto da gestori di un laboratorio di analisi, senza alcun accertamento in ordine all'inserimento del lavoro stesso in una struttura di tipo imprenditoriale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2238, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 51 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)