Sez. L, Sentenza n. 1486 del 27/02/1990 (Rv. 465558 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - DECADENZA - AGRICOLTURA - TERMINE APPLICABILE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - DECADENZA - AGRICOLTURA - TERMINE APPLICABILE.*
Il termine di decadenza per la presentazione della domanda della indennità di disoccupazione per i lavoratori agricoli, la quale si risolve sostanzialmente in una Forma d'integrazione salariale concessa ex post. Non soggiace alla disciplina di cui al R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, dettata per altre categorie di lavoratori, dovendosi invece applicare quella specifica di cui all'art. 7 del d.P.R. 24 ottobre 1955 n. 1323, che fissa detto termine al 30 novembre dell'anno di riferimento del periodo di disoccupazione, indipendentemente sia dalla data, variabile, in cui secondo gli Usi locali ha fine l'annata agraria, sia dal periodo di disoccupazione. (V 3684/84, mass n 435682; (V 4260/82, mass n 422236; (Conf 3573/86, mass n 446497).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 73 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 30, DPR 24/10/1955 num. 1323 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)