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Sez. L, Sentenza n. 15387 del 09/08/2004 (Rv. 575925 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - DECADENZA | Termine di presentazione della domanda per l'indennità di disoccupazione agricola - Natura decadenziale - Conseguenze - Indicazione nell'atto di tale prestazione assicurativa - Necessità - Idoneità ad impedire la decadenza della rettifica di un atto non contenente idonea indicazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575925-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - DECADENZA

Il termine per la presentazione delle domande di corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola, dettato dall'art. 7 del regolamento approvato con d.P.R. 24 ottobre 1955 n. 1323, ha natura decadenziale; ne consegue che costituisce atto idoneo ad impedire la decadenza soltanto quello, indirizzato all'istituto previdenziale, da cui sia desumibile, al di là di eventuali imprecisioni ed anche errori materiali, e sia pure tenendo presenti gli elementi a conoscenza dell'ente destinatario, la volontà del richiedente di fruire di quella specifica prestazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidoneo ad impedire la decadenza un atto inviato nei termini indicante una prestazione assicurativa errata, seguito da una dichiarazione rettificativa fatta pervenire all'ente dopo la scadenza del termine di legge, in quanto l'atto inviato tempestivamente non conteneva l'indicazione di esser volto al conseguimento della prestazione di disoccupazione).

Riferimenti normativi: DPR 24/10/1955 num. 1323 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)