Sez. U, Sentenza n. 824 del 26/03/1973 (Rv. 363096 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - MANCANZA - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - CONTROVERSIA ORDINARIA - ACCERTAMENTO DEL DEBITO FISCALE E DEL TITOLO - OGGETTO DIRETTO DELLA LITE - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE PIENA DELL'AGO - SUSSISTENZA.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - MANCANZA - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - CONTROVERSIA ORDINARIA - ACCERTAMENTO DEL DEBITO FISCALE E DEL TITOLO - OGGETTO DIRETTO DELLA LITE - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE PIENA DELL'AGO - SUSSISTENZA.*
L'Azione di risarcimento prevista dall'art 209 ultimo comma tu 29 gennaio 1958 n 645 a favore dei soggetti (indicati nel precedente art 208) i quali si ritengono lesi dall'esecuzione esattoriale non da luogo ad una controversia relativa all'applicazione dell'imposta e pertanto non rientra nella previsione dell'art 22 RDL 7 agosto 1936 n 1639, ma da luogo ad una controversia ordinaria in cui l'accertamento della sussistenza del debito fiscale e la valutazione dell'efficacia del titolo su cui si e fondata l'esecuzione debbono essere esaminati quali presupposti della decisione, ma non costituiscono l'oggetto diretto della lite. Pertanto il giudice ordinario, adito ai sensi dell'art 209 ultimo comma tu citato, ha giurisdizione piena a conoscere del rapporto tributario essendo inoperanti le preclusioni sancite dall'art 29 del RDL 7 agosto 1936 n 1639. (V 89/71, mass n 349436).*
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 209 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)