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Sez. U, Sentenza n. 89 del 18/01/1971 (Rv. 349436 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI RICCHEZZA MOBILE - CONTENZIOSO - IN GENERE - ESECUZIONI - OPPOSIZIONE EX ART 615 618 COD PROC CIV - IMPROPONIBILITA - RICORSO ALL'INTENDENTE DI FINANZA - POSSIBILITA - COMPIMENTO AZIONE ESECUTIVA - AZIONE GIUDIZIARIA DI RISARCIMENTO DANNI - PROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349436-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI RICCHEZZA MOBILE - CONTENZIOSO - IN GENERE - ESECUZIONI - OPPOSIZIONE EX ART 615 618 COD PROC CIV - IMPROPONIBILITA - RICORSO ALL'INTENDENTE DI FINANZA - POSSIBILITA - COMPIMENTO AZIONE ESECUTIVA - AZIONE GIUDIZIARIA DI RISARCIMENTO DANNI - PROPONIBILITA.*

Dal combinato disposto degli artt 208 e 209 del tu 29 gennaio 1958, n 645, si desume che le opposizioni regolate dagli artt 615 a 618 cod proc civ non sono consentite al contribuente e ai suoi coobbligati (tra i quali, per effetto dell'art 197 del citato testo unico, e il cessionario di azienda), i quali, nel corso della procedura esecutiva, non hanno altra facolta che quella di ricorrere all' intendente di finanza, mentre solo dopo il compimento dell'esecuzione hanno il diritto di adire l'autorita giudiziaria ordinaria, ma unicamente ai fini del risarcimento dei danni.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 art. 197, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 art. 209 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 art. 208 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)