Sez. 1, Sentenza n. 9754 del 08/10/1997 (Rv. 508610 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA | Art. 40 legge regionale Veneto n. 60 del 1984 - Decadenza dall'assegnazione per il caso di assegnatario non abitante stabilmente nell'alloggio assegnato - Prova della disponibilità di altro alloggio - Necessità - Esclusione.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA
L'art. 40, lett. b), della legge regionale Veneto n. 60 del 12 dicembre 1984 - norma che prevede la decadenza dall'assegnazione "nel caso in cui l'assegnatario non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato" - prescinde dalle ragioni soggettive che abbiano indotto l'assegnatario a soddisfare altrimenti le proprie esigenze abitative e pone come condizione sufficiente alla dichiarazione di decadenza la constatazione obiettiva che egli non abiti stabilmente nell'alloggio assegnatogli, indipendentemente dalla prova che egli disponga di altro adeguato alloggio.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Veneto 12/12/1984 num. 60 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)