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Sez. 1, Sentenza n. 8680 del 26/06/2000 (Rv. 538043 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA | Art. 51 legge reg. Marche 30 Novembre 1983, n. 38 - Decadenza dall'assegnazione per il caso di assegnatario non abitante stabilmente nell'alloggio assegnato - Condizioni - Mancata fissazione della propria effettiva e stabile abitazione nell'alloggio - Sufficienza - Saltuario rientro nello stesso - Ragioni soggettive della mancata occupazione dell'alloggio come sede esclusiva o principale della propria vita domestica - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538043-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA

L'art. 51 della legge reg. delle Marche 30 Novembre 1983, n. 38, che prevede la decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica nel caso in cui l'assegnatario non abiti stabilmente nell'alloggio assegnatogli, pone come condizione sufficiente per la dichiarazione di decadenza la circostanza che costui non abbia fissato effettivamente e stabilmente la propria abitazione nell'alloggio come sede esclusiva o principale della propria vita domestica, senza che rilevino né il fatto che egli sporadicamente vi faccia rientro, né le ragioni soggettive per le quali non vi abiti stabilmente.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Marche 30/11/1983 num. 38 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)