Sez. L, Sentenza n. 2084 del 23/05/1975 (Rv. 375814 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITA - CLAUSOLE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE PIU FAVOREVOLI - PREVALENZA - ANNULLAMENTO - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITA - CLAUSOLE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE PIU FAVOREVOLI - PREVALENZA - ANNULLAMENTO - CONDIZIONI.*
Le clausole del contratto individuale di lavoro piu favorevoli al lavoratore, prevalgono sempre su quelle del contratto collettivo di categoria e possono essere poste nel nulla solo dimostrando che la stipulazione stessa e dipesa da una delle cause che viziano il consenso: non si richiede piu, cioe, la prova da parte del lavoratore che il trattamento piu favorevole gli e stato attribuito, e poi eventualmente mantenuto, in considerazione di speciali meriti o di particolari situazioni, non essendo compatibile con il sistema vigente l'agganciamento delle deroghe in melius all'intuitus personae, come si evince dalla norma contenuta nel primo comma dello art 7 della legge 14 luglio 1959, n 741, il quale fa salve, in ogni caso, le condizioni, anche di carattere aziendale, piu favorevoli ai lavoratori rispetto all'inserzione automatica delle Disposizioni contenute nelle leggi delegate. (V 883/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)