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Sez. 3, Sentenza n. 4172 del 12/04/1995 (Rv. 491757 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE | Concedente di età superiore a cinquantacinque anni - Esercizio del diritto di ripresa - Collaborazione di familiari non coltivatori diretti - Possibilità - Condizioni..
Stato
decisa il 1995-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491757-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE

Qualora il diritto di ripresa di cui all'art. 42 della legge 3 maggio 1982 n. 203 venga esercitato da concedente di età superiore ai cinquantacinque anni il quale si avvalga dell'opera dei suoi familiari, non è richiesto che questi siano a loro volta coltivatori diretti dal momento che, avvalendosi del diritto di ripresa il concedente assume in proprio l'esercizio dell'impresa agraria, il quale ben può avvenire con apporto solo manuale dei familiari, con conseguente esclusione del ricorso al lavoro di salariati esterni, quando tale apporto sia di misura superiore ai due terzi del fabbisogno per la coltivazione del fondo, come si ricava dall'art. 6 della stessa legge.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 6, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)