Sez. 3, Sentenza n. 2227 del 01/12/1969 Ud. (dep. 28/02/1970) Rv. 114141 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - GIUDIZIO DI RINVIO - RINVIO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - DIVIETO DI REFORMATIO IN PEIUS - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - GIUDIZIO DI RINVIO - RINVIO AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - DIVIETO DI REFORMATIO IN PEIUS - ESCLUSIONE.*
Il principio del divieto della reformatio in pejus e sancito nei confronti del giudice d'appello quando appellante sia il solo imputato, non anche nei confronti del giudice di primo grado che proceda in Sede di rinvio dopo l'annullamento del precedente giudizio e della precedente sentenza. (V 113479, anno 1969).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)