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Sez. 5, Sentenza n. 101 del 15/11/1971 Ud. (dep. 12/01/1972) Rv. 119803 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - GIUDIZIO DI RINVIO - DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEJUS - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119803-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - GIUDIZIO DI RINVIO - DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEJUS - INSUSSISTENZA.*

Quando, in Sede di legittimita sia stato pronunciato l'annullamento totale dei giudizi di primo e di secondo grado, per riconosciuto vizio invalidante del primo, non sussiste piu alcuna pronuncia preclusiva e non possono pertanto farsi valere, in Sede di rinvio, enunciazioni o limitazioni derivanti dalle sentenze annullate. In tal caso il giudizio deve riprendere ex novo davanti al giudice di rinvio che resta libero di irrogare una pena anche superiore, sia in conseguenza di norme di legge vincolative come quelle che riguardano contestazioni indebitamente omesse nei precedenti giudizi, sia in virtu di una nuova valutazione discrezionale dell'episodio criminoso. (Conf 114141, anno 1970 ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)