Sez. L - , Ordinanza n. 26099 del 02/11/2017 (Rv. 646143 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - ASPETTATIVA - IN GENERE | Personale insegnante - Aspettativa annuale per motivi di studio - Rilevanza ai fini della progressione in carriera - Sussistenza - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - ASPETTATIVA - IN GENERE
Nel settore scolastico, ai sensi dell'art. 453 del d.lgs. n. 297 del 1994, come riformulato dall'art. 26 della l. n. 448 del 1998, il periodo trascorso dal personale docente in aspettativa per motivi di studio, previa valutazione in concreto di compatibilità dell’incarico con le esigenze di servizio, è utile ai fini della progressione di carriera, atteso che il legislatore ha dettato una disciplina finalizzata a favorire le attività di studio e di ricerca, sul presupposto che l’accrescimento del bagaglio culturale del docente si riflette positivamente anche sulla qualità del servizio scolastico una volta cessata l’aspettativa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 453, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)