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Sez. 1, Sentenza n. 7535 del 12/10/1987 (Rv. 455477 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - FIGLIO MINORE DI SEDICI ANNI - PRECEDENTE RICONOSCIMENTO DI UN GENITORE - RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - OPPORTUNITÀ PER IL MINORE - DECENTRAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455477-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - FIGLIO MINORE DI SEDICI ANNI - PRECEDENTE RICONOSCIMENTO DI UN GENITORE - RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - OPPORTUNITÀ PER IL MINORE - DECENTRAMENTO - CRITERI.*

Nel procedimento previsto dall'art. 250 cod. civ., per conseguire una pronuncia che tenga luogo del mancato consenso del genitore, che abbia già riconosciuto i figlio minore infrasedicenne, al riconoscimento da parte dell'altro genitore, l'indagine diretta a stabilire se la presumibile opportunità per il minore stesso di un ampliamento della propria sfera familiare ed affettiva, con la presenza di entrambi i genitori, debba essere in concreto esclusa, alla stregua dei suoi interessi morali e materiali, va condotta con riferimento alla situazione in atto, e, quindi, non può essere basata solo su considerazioni attinenti a comportamenti od atteggiamenti in precedenza tenuti da genitore che intenda effettuare il secondo riconoscimento. (V 3180/82, mass n 421123).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)