Sez. 1, Sentenza n. 3180 del 25/05/1982 (Rv. 421123 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DA PARTE DI UNO DEI GENITORI - MANCATO CONSENSO DI COSTUI AL RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - PROCEDIMENTO PER IL CONSEGUIMENTO D'UNA PRONUNCIA DEL TRIBUNALE CHE TENGA LUOGO DEL PREDETTO MANCATO CONSENSO - FINALITÀ - POTERI DEL GIUDICE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DA PARTE DI UNO DEI GENITORI - MANCATO CONSENSO DI COSTUI AL RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - PROCEDIMENTO PER IL CONSEGUIMENTO D'UNA PRONUNCIA DEL TRIBUNALE CHE TENGA LUOGO DEL PREDETTO MANCATO CONSENSO - FINALITÀ - POTERI DEL GIUDICE.*
Il procedimento previsto dall'art. 250, quarto comma, cod. civ. per conseguire dal tribunale una pronuncia che tenga luogo del mancato consenso del genitore che abbia già riconosciuto il figlio minore al riconoscimento dello stesso minore da parte dell'altro genitore non è informato al principio di privilegiare il riconoscimento di entrambi i genitori, bensì è dominato da una preminente esigenza di ordine pubblico che trascende gli interessi delle parti in causa, essendo diretto esclusivamente ad accertare se il secondo riconoscimento risponda all'interesse del minore, inteso nella sua più vasta accezione ed in tutte le sue possibili implicazioni, materiali, morali e spirituali. In tale indagine il giudice è svincolato dalle iniziative probatorie delle parti e procede con i più ampi poteri inquisitori, anche oltre i limiti dell'assunzione di informazioni, in ogni caso testualmente consentita nei procedimenti camerali, prescindendo da qualunque aprioristica considerazione di favore del secondo riconoscimento, e senza, d'altra parte, che possano avere rilievo decisivo valutazioni che riguardano la precedente condotta del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, i suoi rapporti con l'altro genitore, il vantaggioso inserimento del minore nella famiglia del genitore che per primo l'ha riconosciuto, o il comportamento del coniuge di quest'ultimo, trattandosi di circostanze estranee al rapporto genitore-figlio e che possono essere presi in considerazione soltanto a diversi fini. (V 6660/81, mass n 417521; (V 5116/78, mass n 394869).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)