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Sez. 3, Sentenza n. 4964 del 17/08/1988 (Rv. 459788 - 01)

LOCAZIONE - LEGGE COSIDDETTA DELL'EQUO CANONE - RECESSO - IN GENERE - DISPONIBILITÀ DA PARTE DEL CONDUTTORE DI ALTRA ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - LEGITTIMITÀ - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE RELATIVA A CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE DELL'IDONEITÀ DELL'ALTRA ABITAZIONE A NON INTERROMPERE IL RAPPORTO DI RECIPROCA ASSISTENZA CON UNA FIGLIA NON CONVIVENTE.*
Stato
decisa il 1988-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459788-01

LOCAZIONE - LEGGE COSIDDETTA DELL'EQUO CANONE - RECESSO - IN GENERE - DISPONIBILITÀ DA PARTE DEL CONDUTTORE DI ALTRA ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - LEGITTIMITÀ - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE RELATIVA A CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE DELL'IDONEITÀ DELL'ALTRA ABITAZIONE A NON INTERROMPERE IL RAPPORTO DI RECIPROCA ASSISTENZA CON UNA FIGLIA NON CONVIVENTE.*

L'art. 59 n. 6 della legge n. 392 del 1978 - che legittima il recesso del locatore dal contratto in corso allorché il conduttore può disporre, nello stesso comune ovvero in un comune confinante, di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari - ha riguardo soltanto alle esigenze abitative del conduttore e dei suoi familiari conviventi e trova applicazione anche quando il conduttore, successivamente alla comunicazione della volontà di recesso del locatore, trasferisca la proprietà dell'immobile di cui poteva disporre. (nella specie il conduttore aveva contestato l'idoneità dell'altra abitazione in quanto il trasferimento lo avrebbe allontanato da una figlia non convivente con la quale sussisteva una reciproca assistenza e la suprema Corte, enunciando il principio di cui alla massima, ha confermato la pronuncia di rigetto di tale tesi difensiva). (V 6456/83, mass n 431193).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 n. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)