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Sez. 3, Sentenza n. 6456 del 29/10/1983 (Rv. 431193 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER DISPONIBILITÀ DI ALTRA ABITAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE - CONDIZIONI - PERSISTENTE NECESSITÀ DEL NUCLEO FAMILIARE DEL CONDUTTORE DI OCCUPARE L'ALLOGGIO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431193-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER DISPONIBILITÀ DI ALTRA ABITAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE - CONDIZIONI - PERSISTENTE NECESSITÀ DEL NUCLEO FAMILIARE DEL CONDUTTORE DI OCCUPARE L'ALLOGGIO - RILEVANZA.*

A norma dell'art. 59 n. 6 della legge 27 luglio 1978 n. 392, la facoltà del locatore di recedere dal contratto di locazione - quando il conduttore può disporre di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari - trova giustificazione non tanto nello stabile trasferimento altrove della persona fisica del conduttore, quanto nell'esaurimento delle esigenze abitative - personali e familiari - dello stesso, che avevano motivato l'instaurarsi del rapporto; con la conseguenza che non trova applicazione tale causa di recesso allorché dette esigenze siano in parte residuate, nonostante la disponibilità di altra abitazione, e con l'ulteriore conseguenza che il giudice è tenuto ad accertare se tale disponibilità sia idonea a soddisfare tutte le esigenze abitative familiari del conduttore, non essendo sufficiente a tal fine la mera constatazione della disponibilità stessa. (V 3623/82, mass n 421592).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)