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Sez. L, Sentenza n. 2568 del 03/03/1992 (Rv. 476025 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Ciechi, invalidi e mutilati - Assunzione obbligatoria | Inosservanza dell'obbligo di assunzione - Esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ. - Inammissibilità - Azione per il risarcimento del danno - Esperibilità.
Stato
decisa il 1992-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476025-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Ciechi, invalidi e mutilati - Assunzione obbligatoria

In tema di avviamento obbligatorio al lavoro, al lavoratore avviato è concesso, in caso d'inadempienza del datore di lavoro all'obbligo di assunzione, non il rimedio dell'esecuzione specifica ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. ma solo il risarcimento del danno subito per la mancata (o ritardata) assunzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)