Sez. L, Sentenza n. 9658 del 26/09/1998 (Rv. 519197 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Rapporti tra assunzione a termine e disciplina del collocamento obbligatorio - Copertura della quota di legge mediante contratti a termine - Ammissibilità - Esclusione - Assunzioni a termine autorizzate dall'Ispettorato del lavoro - Stipulazione di contratti a termine con personale protetto - Legittimità - Limiti - Tenore della richiesta di avviamento - Rilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In relazione alla disciplina sulle assunzioni obbligatorie di personale protetto, non può ritenersi ammessa l'utilizzazione di contratti di lavoro a termine per coprire la quota d'obbligo, che va computata sul personale stabile dell'impresa, poiché la stessa deve, logicamente, essere necessariamente coperta con assunzioni a tempo indeterminato, né in senso contrario può invocarsi la norma speciale di cui all'art. 3, comma diciottesimo, del D.L. n. 726 del 1984 (convertito con modificazioni in legge n. 863 del 1984), per cui gli assunti con contratto di formazione e lavoro sono considerati ai fini delle percentuali d'obbligo di cui all'art. 1 legge n. 482 del 1968, che semmai offre un argomento "a contrario". Peraltro, in presenza di un provvedimento di autorizzazione di assunzioni a termine dell'Ispettorato del lavoro a norma dell'art. 1 del D.L. n. 876 del 1977, mentre non può ritenersi l'illegittimità della stipulazione di contratti a termine di personale protetto (da ritenersi aggiuntivi), pur in presenza di una scopertura della quota d'obbligo (ferma restando la violazione delle norme sul collocamento obbligatorio), in caso di assunzione di lavoratori protetti, avviati come tali, e di contestazione da parte dei medesimi dell'apposizione del termine, va verificato il tenore della richiesta di avviamento inoltrata dall'impresa all'Ufficio di collocamento, in quanto l'obbligo di assunzione a tempo indeterminato, e la conseguente responsabilità risarcitoria per la sua violazione, deve escludersi nel caso in cui nella richiesta di avviamento sia stato precisato che l'assunzione sarebbe avvenuta a termine.
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Decreto Legge 03/12/1977 num. 876 art. 1 CORTE COST., Legge 03/02/1978 num. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)