Sez. 2, Sentenza n. 1282 del 22/04/1972 (Rv. 357798 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL RIVENDICANTE - OMESSA DIMOSTRAZIONE DELLA PROPRIETA - REIEZIONE DELLA DOMANDA - MANCATA ECCEZIONE DEL CONVENUTO - IRRILEVANZA. *
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL RIVENDICANTE - OMESSA DIMOSTRAZIONE DELLA PROPRIETA - REIEZIONE DELLA DOMANDA - MANCATA ECCEZIONE DEL CONVENUTO - IRRILEVANZA. *
L'attore in revindica deve fornire la prova della proprieta della cosa revindicata e, se egli non ottempera a tale Obbligo, la sua domanda va respinta, anche in difetto di apposita eccezione della controparte, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato, la cui mancata prova puo essere rilevata d'ufficio dal giudice. Pertanto, in tema di rivendicazione, la prima ed essenziale indagine che il giudice deve compiere riflette l'esistenza, la validita e la Rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa. (V 1529'71, mass n 351889).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)